Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici

Università degli Studi di Perugia 1308

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Regolamento

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REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI A.A. 2019/2020

 

Art. 1 – Finalità

  1. Il presente regolamento disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici (di seguito Scuola), afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia.
  2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”.
  3. La Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici si articola in due anni.

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti

  1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Il percorso formativo è organizzato in ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi. Il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell’ordinamento tutti gli ambiti di seguito indicati.

La formazione prevede:

– l’approfondimento delle discipline storico-artistiche relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal tardo-antico al contemporaneo;

– sono altresì considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale le conoscenze:

  • relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali;
  • relative alla conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali;
  • necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell’ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
  • miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica.

Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

  • nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  • nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;
  • in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
  • in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
  • nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all’analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
  • nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all’estero, anche in riferimento all’attività di organismi internazionali.

 

Art. 3 – Attività formative indispensabili

Ambiti e relativi Settori scientifico-disciplinari (SSD)

  1. Storia dell’arte – 30 CFU

L-ART/01 – Storia dell’arte medievale

L-ART/02 – Storia dell’arte moderna

L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea

  1. Museografia e Museologia – 20 CFU

ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro

  1. Conservazione, diagnostica e restauro – 10 CFU

CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro

  1. Economia, gestione e comunicazione – 5 CFU

SECS-P/07 – Economia aziendale

  1. Legislazione relativa ai beni culturali – 5 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

  1. Prova finale – 20 CFU
  2. Stages e tirocini – 30 CFU

TOTALE 120 CFU

 

Art. 4 – Posti disponibili e piano degli studi

  1. I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici per l’ anno accademico 2019-2020 sono n. 30 (trenta).

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica Classe 95/S (Storia dell’arte), i laureati dei corsi di laurea magistrale, Classe LM-89 (Storia dell’arte), e i laureati del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte limitatamente al curriculum Storia dell’arte (classe LM – 89). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero i laureati in: Conservazione dei Beni culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere, Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni culturali.

È indispensabile per i candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale aver maturato nell’ambito dei 300 CFU, un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari dell’ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola o aver sostenuto (per coloro che siano in possesso del diploma di laurea – vecchio ordinamento) esami equipollenti.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l’accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero, è dichiarata, ai soli fini dell’iscrizione, dalla Scuola.

Costituiscono titoli: a) la tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione; b) il voto di laurea; c) le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti la specializzazione; d) le attestazioni di partecipazione a seminari, convegni, soggiorni di studio all’estero e altre attività attinenti la specializzazione.

La valutazione dei titoli terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti nelle Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica.

La commissione per l’esame di ammissione è composta da 3 professori di ruolo o ricercatori confermati designati dal Consiglio della Scuola.

  1. La Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici per il biennio 2019-2020/2020-2021, si articola con il seguente: Piano degli studi

 

Art. 5 – Metodologie didattiche

Lo specializzando è tenuto a seguire nel corso del biennio 420 ore complessive fra didattica, esercitazioni e laboratori, articolate in unità disciplinari.

Ogni insegnamento può essere articolato anche in moduli, corrispondenti a più programmi monografici, svolti da più docenti. L’insegnamento è comunque affidato a un coordinatore che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina, nel tema e nei tempi, i programmi svolti dagli altri docenti. Sarà cura dei coordinatori redigere annualmente, d’intesa con il Direttore, entro il 30 giugno, il programma dell’anno successivo comprensivo dei singoli insegnamenti, relativo ai rispettivi moduli di lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché il calendario previsto, anche ai fini di una programmazione della spesa. Il modulo è costituito da non meno di 4 ore di lezioni frontali.

La frequenza delle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria. Le eventuali assenze vanno giustificate. In ogni caso non possono superare il 25% del monte ore complessivo. Le attività pratiche guidate consistono nei tirocini, escursioni didattiche e stage mediante stipula di convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione, programmati e organizzati dalla Scuola d’intesa con le autorità competenti. Esse sono coordinate da uno o più docenti della Scuola.

 

Art. 6 – Organi della scuola e Responsabile dei processi amministrativi

  1. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato ordinatore ove previsto.
  2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
  3. Il Responsabile dei processi amministrativi è individuato nella persona del Dott. Corrado Stornelli, Segretario amministrativo del Dipartimento di lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.

 

Art. 7 – Corpo docente

  1. Il corpo docente della Scuola è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non universitarie, nominato dagli organi deliberanti dell’Università degli Studi di Perugia, su proposta del Consiglio della Scuola.
  2. Il corpo docente deve comprendere almeno un professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari (SSD) indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.

 

Art. 8 – Prova finale annuale di verifica di profitto

  1. Alla fine del primo anno il Consiglio della Scuola, dopo aver valutato la frequenza dello specializzando ai corsi e alle esercitazioni e previa verifica di profitto delle conoscenze e delle competenze acquisite, ne approva l’ammissione alla prova finale che dovrà svolgersi davanti ad apposita commissione nominata dal Consiglio stesso. I risultati delle verifiche di profitto in itinere, insieme ai riconoscimenti delle attività formative, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell’ambito della prova finale annuale in quanto concorrono a comporre l’unico voto finale.
  2. Con la prova finale annuale la Commissione valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste . I CFU sono acquisiti con il superamento della prova.
  3. Per lo svolgimento della prova finale annuale è previsto un appello d’esame ordinario, da svolgersi almeno 15 giorni prima della fine dell’anno di corso, e un appello straordinario riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale annuale del primo appello, da svolgersi di norma entro i successivi 15 giorni.
  4. In caso di assenza all’appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all’appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia lo specializzando è ammesso all’appello straordinario previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all’appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
  5. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l’iscrizione e il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
  6. La valutazione del profitto annuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una valutazione di almeno 18/30. In caso di valutazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale.
  7. La Commissione della prova finale annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previste nel regolamento didattico dell’anno in riferimento. In caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola.
  8. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio della Scuola. Il medesimo Consiglio può delegare tale nomina al Direttore della Scuola.
  9. Il verbale debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione deve essere trasmesso all’Ufficio competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti.

 

Art. 9 – Prova finale di specializzazione

  1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire 120 CFU complessivi, articolati in due anni di corso.
  2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.
  3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d’esame ordinario, da svolgersi, entro 30 giorni dalla fine dell’anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.
  4. In caso di assenza all’appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all’appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all’appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all’appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
  5. Le date di svolgimento dell’appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
  6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
  7. Lo specializzando propone l’argomento della tesi in un settore scientifico-disciplinare (SSD) tra quelli previsti dal Regolamento didattico della Scuola, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
  8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli organi accademici.
  9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli organi accademici.
  10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
  11. Le Commissioni per le prove finali sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
  12. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dal Direttore delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

 

Art. 10 Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

  1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio di amministrazione. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l’indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.
  2. Godono dell’elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione nell’anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (cfr. art. 14 D.P.R. 162/82) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola (cfr. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo).
  3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
  4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all’art. 6 del Regolamento generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l’elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
  5. Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.
  6. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.
  7. L’elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.
  8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

 

Art. 11 – Nomina degli eletti

  1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l’Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
  2. Il Direttore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.
  3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall’inizio dell’anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
  4. Ai sensi dell’art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.